|
 |
| |
 Direttiva RoHS |
| |
DIRETTIVA 2002/96/CE |
La direttiva 2002/96/CE, anche nota come WEEE, è volta a prevenire e limitare il flusso di rifiuti di apparecchiature destinati alle discariche, attraverso politiche di riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro componenti. La direttiva applica il concetto della Responsabilità estesa del produttore (chi inquina paga). Difatti i produttori avranno l'obbligo di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita. Tale responsabilità finanziaria sarà di tipo individuale per i prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della direttiva (13 Agosto 2005) e collettiva per i prodotti immessi prima di tale data. |
| |
|
La direttiva 2002/95/CE anche nota come RoHS, prevede il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nell'allegato sono riportate alcune esenzioni per particolari tipi di applicazioni.
|
| |
|
Direttiva 2003/118/CE: E' stata pubblicata su GUCE L 345 del 31 dicembre 2003 la direttiva di revisione dell'articolo 9 "Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici", della Direttiva 2002/96/CE.
LA direttiva conferma la responsabilità del produttore per la gestione delle apparecchiature non provenienti dai nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, pur lasciando la possibilità al fabbricante ed all'utilizzatore di concludere accordi stipulando altri metodi di finanziamento.
Per i prodotti immessi sul mercato prima del 13 Agosto 2005, invece, la proposta rende in parte o in toto, a discrezione degli Stati Membri, responsabile il detentore, quando non vi sia l’acquisto contestuale di un nuovo prodotto equivalente.
|
| |
|
| |
APPLICAZIONI ESENTATE DAL DIVIETO D'USO
|
- Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
- Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
- - alofosfato 10 mg
- - trifosfato con tempo di vita normale 5 mg
- - trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg
- Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
- Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente menzionate nel presente allegato.
- Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
- Piombo come elemento di lega nell´acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
- Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature a base di piombo contenenti l´85% o più di piombo),
- Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a array, apparecchiature di commutazione, segnalazione e trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione per le telecomunicazioni,
- Piombo nei componenti ceramici (per esempio nei dispositivi piezoelettrici).
- Cadmio e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell´immissione sul mercato e dell´uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
- Piombo usato nel sistemi di connessione a pin.
- Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione termica
- Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.
- Piombo in saldature composte da più di due elementi, per la connessione fra i piedini e l´involucro dei microprocessori, con un contenuto in piombo tra l´80% e l´85% in peso
- Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica tra la matrice del semiconduttore e il carrier all´interno dei circuiti integrati flip chip.
|
| |
|
| |
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INTELLISYSTEM TECHNOLOGIES
|
 |
|
|
Intellisystem Technologies S.r.l. dichiara che:
dal 1° luglio 2006 qualsiasi prodotto nuovo di Intellisystem Technologies S.r.l. immesso sul mercato in Europa sarà conforme alla Direttiva RoHS, e quindi non conterrà delle concentrazioni che superino i limiti consentiti per le seguenti sostanze:
- - Piombo (Pb)
- - Mercurio (Hg)
- - Cadmio (Cd)
-Cromo esavalente (Cr(VI))
-Bifenile polibromurati (PBB)
-Eteri di difenili polibromurati (PBDE)
Altresì Intellisystem Technologies S.r.l. informa che la Direttiva Rohs non si applica a batterie al piombo e pile in quanto queste sono soggette ad una specifica Direttiva, la 91/157/CEE, aggiornata successivamente dalle Direttive 93/86/CEE e 89/101/CE, come espresso al punto 9 delle premesse della stessa Direttiva RoHS.
|
|
|
|
|
|