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COSA DICE LA LEGGE
 
Normative e leggi in materia di Video Sorveglianza

L'adozione e l'uso di sistemi ed impianti per la videosorveglianza è in continua crescita ed in costante aumento. Data la natura di detti sistemi, questi trattano dati personali, quali la voce e l'immagine, che sono in effetti da considerarsi informazioni riferite ad eventuali persone identificate o identificabili.

Il Garante, viste le dimensioni assunte dal fenomeno, specie negli ultimi anni, e le problematiche inerenti l'utilizzo di nuove tecnologie, solleva ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.

Viste le numerose attività di reclamo e segnalazioni pervenute al Garante che lamentavano un utilizzo crescentemente indiscriminato non conforme alla legge di sistemi ed apparecchiature che rilevano immagini e suoni relativi a persone identificabili.

Con il provvedimento del 29 aprile 2004 sono stati stabiliti alcuni principi, a cominciare da quello secondo cui i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. In altre parole, la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità, ossia, per i soggetti privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o tutelare un legittimo interesse.

Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti, o se non sia invece superflua o inutile. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure di protezione e/o segnalazione (sistemi d'allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi, ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili per circostanze di varia natura.

Le persone che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati, e l'informativa deve essere chiaramente visibile, ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza, e quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.

Da valutare attentamente, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti, ovvero che sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili). Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello, ecc.).

Non risulta comunque giustificata un'attività di rilevazione per soli fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Resta fermo il divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori, rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Sono particolarmente inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).

Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc.

   
 
 
 
 

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